BANCA DELLE ORE:

La banca delle ore si affianca al lavoro in flessibilità e consente di monetizzare il Lavoro straordinario, permettendo al lavoratore di cumulare un monte ore di permessi dal quale attingere per fruire, secondo le previsioni contrattuali, di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua scelta.

Nel corso dell’anno il singolo lavoratore può attingere dal suddetto conto per godere di riposi compensativi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. Lo scopo della Banca delle Ore è di gestire la flessibilità individuale dell’orario di lavoro e di monetizzare le ore effettuate oltre l’orario normale solo in via residuale.

BANCA DEL TEMPO:

Una tipologia di associazione che si basa sullo scambio gratuito di “tempo”. L’associazione può anche essere un gruppo informale di persone che collaborano per lo scambio di servizi. Le attività delle BdT sono molto diverse: lezioni di cucina, manutenzioni,accompagnamenti e ospitalità, babysitteraggio, cura di piante e animali, scambio, prestito o baratto di attrezzature varie, ripetizioni scolastiche e italiano per stranieri, etc. Anche il tempo dedicato all’organizzazione, all’accoglienza, e alle riunioni o feste viene in genere valutato come tempo scambiato e quindi accreditato o addebitato nel conto personale del socio.

BIKE SHARING:

Il bike sharing traducibile come “condivisione della bicicletta è uno degli strumenti di mobilità sostenibile a disposizione delle amministrazioni pubbliche che intendono aumentare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici (autobus, tram e metropolitane), integrandoli tra loro (trasporto intermodale). È quindi una possibile soluzione al problema dell'”ultimo chilometro”, cioè quel tratto di percorso che separa la fermata del mezzo pubblico alla destinazione finale dell’utente, per raggiungere ad esempio il luogo di lavoro.

CAR SHARING:

Il car sharing (dall’inglese auto condivisa o condivisione dell’automobile) è un servizio che permette di utilizzare un’automobile su prenotazione, prelevandola e riportandola in un parcheggio vicino al proprio domicilio, e pagando in ragione dell’utilizzo fatto, anche per poche ore.

Questo servizio viene utilizzato all’interno di politiche di mobilità sostenibile, per favorire il passaggio dal possesso del mezzo all’uso dello stesso (cioè all’accesso al servizio di mobilità), in modo da consentire di rinunciare all’automobile privata ma non alla flessibilità delle proprie esigenze di mobilità. L’auto, in questo modo, passa dall’ambito dei beni di consumo a quello dei servizi. Tipicamente si tratta di un servizio commerciale erogato da apposite aziende, spesso con l’appoggio di associazioni ambientaliste ed enti locali.

 

CAR POOLING:

Il car pooling (dalla lingua inglese, traducibile in italiano come auto di gruppo) è una modalità di trasporto che consiste nella condivisione di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi del trasporto. È uno degli ambiti di intervento della mobilità sostenibile. Uno o più dei soggetti coinvolti mettono a disposizione il proprio veicolo, eventualmente alternandosi nell’utilizzo, mentre gli altri contribuiscono con adeguate somme di denaro a coprire una parte delle spese sostenute dagli autisti. Tale modalità di trasporto è diffusa in ambienti lavorativi o universitari, dove diversi soggetti, che percorrono la medesima tratta nella stessa fascia oraria, spontaneamente si accordano per viaggiare insieme.

CONGEDO PARENTALE:

La possibilità da parte di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi 8 anni di vita del bambino (Legge 8 marzo 2000, n.53). Nel caso di parto plurimo, è previsto il diritto al congedo parentale per ogni bambino.

La nuova Riforma del Mercato del Lavoro prevede una misura sperimentale, consistente nella corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale.

CONGEDO DI PATERNITÁ:

Con la nuova riforma del lavoro vengono concessi tre giorni di congedo di paternità, dopo la nascita di un figlio ai dipendenti italiani

Questo significa che i papà, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, avranno il diritto di richiedere tre giorni consecutivi di assenza dal lavoro senza decurtazione di stipendio. Una piccola concessione, ma che rappresenta comunque un passo avanti significativo in un percorso di sensibilizzazione del mercato del lavoro verso le politiche di conciliazione di lavoro e famiglia.

In Italia infatti non esisteva ancora una regolamentazione nazionale in tal senso, alcune aziende sensibili a questi temi concedevano ai propri dipendenti il congedo di paternità ma solo sulla base di specifici accordi collettivi di lavoro o sotto forma di benefit destinato al personale.

Esiste invece una legge che concede ai dipendenti uomini, sia pubblici che privati, la possibilità di assentarsi dal lavoro fino a tre mesi, ma solo in caso di affidamento esclusivo del bambino o di morte e malattia della madre del neonato.

CONGEDO FACOLTATIVO:

Esisteva già invece il congedo parentale facoltativo, ovvero la facoltà per entrambi i coniugi di stare a casa fino al compimento degli 8 anni da parte del bambino per periodi di tempo anche lunghi (per i padri tra 6 e 7 mesi) ma con decurtazioni dello stipendio (indennità fino al 30% concessa agli uomini solo fino ai 3 anni di vita dei figli).

I CONGEDI  DI  PATERNITA’ IN  EUROPA:

E’ obbligatorio negli altri Paesi europei, soprattutto nel nord d’Europa, esiste già da molti anni.

Eccellenze in tal senso sono la Svezia e la Norvegia. Nella prima i padri hanno da tempo diritto ad astenersi dal lavoro per ben 30 giorni per stare vicini ai propri figli neonati e alle neo mamme, nella seconda è previsto un cumulo tra padre e madre per il periodo di assenza dal lavoro viene condiviso e cumulato da entrambi i genitori e può arrivare fino a un massimo di 12 mesi.

CONSIGLIERA DI PARITÁ:

E’ la figura istituzionale prevista dalla legge 125/91, preposta al controllo e alla tutela contro le discriminazioni nel lavoro in ragione del sesso ed è a disposizione di uomini e donne che ritengano di aver subito atti discriminatori.

Nell’esercizio dei compiti che la legge le affida è un pubblico ufficiale ed ha pertanto l’obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria. Inoltre ha il compito di promuovere e valorizzare l’occupazione femminile, anche incentivando l’adozione di progetti di azioni positive, e di dare sostegno alle politiche attive del lavoro.

COACHING:

E’ una forma di consulenza atta ad attivare nell’individuo o nel gruppo un processo di sviluppo e di innovazione che fa leva sull’autoconsapevolezza, sul senso di autoefficacia, sulla responsabilità personale e sull’azione. Il coach aiuta a individuare obiettivi salienti per la propria vita e il proprio business a renderli concreti e raggiungibili e ad elaborare e realizzare un piano d’azione che permetta di raggiungerli. Egli fornisce un supporto per il superamento degli ostacoli e la consapevolezza delle proprie risorse.

COUNSELLING:

E’ un processo di apprendimento interattivo che consente ai dipendenti che fruiscono dell’intervento l’opportunità di scoprire e rendere chiari gli schemi di pensiero e di azione, aumentando il livello di consapevolezza, facendo un uso migliore delle proprie risorse rispetto ai propri bisogni e desideri e pervenendo a un grado maggiore di benessere.

DIVERSITY MANAGEMENT:

E’ un processo aziendale di cambiamento, che ha lo scopo di valorizzare e utilizzare pienamente il contributo, unico, che ciascun dipendente può portare per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, e che serve ad attrezzare al meglio l’organizzazione di fronte alle sfide e all’incertezza provenienti dal mercato esterno.

Questo contributo scaturisce dalla possibilità della persona di sviluppare e applicare, all’interno dell’organizzazione, uno spettro ampio e integrato di abilità e comportamenti che riflettono il suo genere, la sua nazionalità, l’età, il background culturale e l’esperienza.

PART TIME REVERSIBILE:

La reversibilità del part-time è data dalla possibilità concessa al lavoratore di tornare, dopo un periodo di tempo concordato e su base volontaria, al normale orario di lavoro.

Il part-time può essere:

· orizzontale: nel caso in cui si scelga di lavorare un numero ridotto di ore in una giornata lavorativa

· verticale: nel caso in cui si effettuano giornate a tempo pieno, ma solo per alcuni giorni della settimana o in alcuni periodi del mese o dell’anno

· misto: quando si combinano il part-time orizzontale e quello misto.

Le modalità di attuazione del part-time sono regolamentate dai contratti collettivi.

PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI DELLA CITTÁ (PTO):

Il PTO promuove politiche di qualità che riguardano sia la vita dei cittadini che il funzionamento della città secondo tre linee strategiche di intervento: mobilità sostenibile, accessibilità spazio-temporale ai luoghi e servizi della città e rigenerazione urbana intesa come rivitalizzazione sociale e il miglioramento della qualità degli spazi pubblici.

POLITICHE TEMPORALI URBANE:

Sono politiche di qualità della vita che hanno per finalità una migliore conciliazione dei tempi famigliari, degli orari di lavoro e dei tempi di cura e per sé e una migliore organizzazione funzionale della città per garantire l’accessibilità ai servizi, la qualità e sicurezza degli spazi pubblici e la qualità dell’ambiente.

TELELAVORO:

Tipologia che permette al dipendente di lavorare da casa o in uno spazio diverso dal tradizionale luogo di lavoro, rimanendo in contatto con il proprio ufficio.

Può essere continuativo o alternato con periodi di permanenza in sede. Per l’attuazione del telelavoro è necessario stipulare un accordo aziendale formale tra il datore di lavoro e il lavoratore.

Può di tre tipi: telelavoro a domicilio, telelavoro in altra sede o telelavoro mobile.

TRAINING ON THE JOB:

Attività di formazione attivata direttamente sul luogo di lavoro, tramite l’assistenza da parte di tutor o tramite l’affiancamento da parte di esperti dotati della specifica competenza richiesta.

VOUCHER:

E’ un certificato a cui corrisponde un determinato valore monetario, che può essere speso per servizi o beni.

Nell’ambito dell’art.9 della Legge 53/2000 il voucher può essere utilizzato per fruire di servizi come l’assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti, servizi di babysitting, l’accesso a centri estivi o strutture dedicate.