L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in risposta a un interpello, che, in relazione al registro dei volontari degli Enti del Terzo Settore – ETS, si applica l’esenzione dall’imposta di bollo sia alla domanda di vidimazione che alla vidimazione vera e propria.

Si ricorda che gli adempimenti legati alla tenuta del registro dei volontari sono contenuti nel decreto ministeriale del 6 ottobre 2021 e che il Codice del Terzo settore prevede (art. 82, c. 5) per gli ETS l’esenzione dall’imposta di bollo in relazione agli atti, documenti, istanze, contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti dagli Ets.

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