Le organizzazioni nei cui confronti i competenti uffici del Runts non abbiano emanato alcun provvedimento espresso di iscrizione o diniego, o comunque formulato alcuna richiesta istruttoria entro il termine menzionato, risultano iscritte al registro unico nella sezione di provenienza tramite il meccanismo del silenzio assenso a partire dal 7 novembre scorso.
La lista degli enti iscritti al registro senza provvedimento per decorrenza dei termini è consultabile nell’apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro e nei prossimi giorni sempre sul sito ministeriale verranno pubblicati gli appositi elenchi contenenti le organizzazioni iscritte per decorrenza dei termini della “trasmigrazione”.
Agli enti iscritti per silenzio assenso sarà allo stesso modo inviata una comunicazione che li informerà dell’avvenuta iscrizione: tale comunicazione arriverà però solamente se l’ente ha comunicato al sistema un indirizzo Pec o mail di riferimento valido. Qualora un ente non avesse comunicato nessun indirizzo di posta elettronica, potrà vedere la propria iscrizione al Runts a seguito della pubblicazione degli elenchi sul sito menzionati in precedenza.
Fino a che un ente non riceve la comunicazione o non viene pubblicato l’elenco in cui è iscritto, esso mantiene la qualifica di Odv o Aps (anche ai fini, ad esempio, di accesso ai contributi e in generale alle diverse misure agevolative previste a favore degli enti del Terzo settore).
Il consiglio è comunque quello di monitorare costantemente l’indirizzo di posta elettronica o la Pec comunicata al sistema, il sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e quello del registro unico nazionale del Terzo settore.
Il deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni per gli enti “trasmigrati” a seguito di silenzio assenso
Gli enti dovranno accedere al portale telematico, procedere a depositare alcuni documenti e completare le informazioni presenti in esso.
Con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito che le Odv e le Aps coinvolte nella “trasmigrazione” debbano effettuare comunque il deposito del bilancio di esercizio 2021 (che, si ricorda, per tali organizzazioni deve essere redatto in conformità ai nuovi schemi di bilancio contenuti nel decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020).
Devono inoltre essere depositati:
- i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, qualora esse siano state svolte nel corso del 2021 (allegandoli al bilancio di esercizio);
- il bilancio sociale 2021 per gli enti obbligati alla redazione di tale documento (l’obbligo vi è per gli enti del Terzo settore che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro). Si ricorda che, indipendentemente dall’iscrizione al Runts, l’ente doveva pubblicare il bilancio sociale sul proprio sito internet (o, se esso ne è sprovvisto, su quello della rete associativa cui esso aderisce) entro il 30 giugno 2022.
Gli stessi enti devono poi completare le informazioni presenti sul Runts e che gli uffici del registro unico non hanno inserito.
La circolare n. 9 del 21 aprile 2022 ha precisato che si tratta nello specifico:
- dei dati sui titolari di cariche sociali (amministratori ed eventuali componenti dell’organo di controllo) e dei relativi poteri: ciò consentirà, tra l’altro, a tali soggetti di accedere alla piattaforma ed effettuare, per conto dell’ente, il deposito degli atti o l’aggiornamento delle informazioni da quel momento in avanti;
- di indicare le eventuali sedi secondarie (si ricorda che non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali delle proprie articolazioni autonome o quelle degli enti ad esso affiliati);
- di aggiornare l’elenco degli enti aderenti (per gli enti di secondo livello);
- di inserire l’affiliazione ad un ente, anche se questo non sia ancora qualificabile come rete associativa.
I depositi e gli aggiornamenti appena elencati devono essere effettuati, in base ai due documenti di prassi ministeriale menzionati, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito ministeriale degli elenchi degli enti iscritti per silenzio assenso. È importante sottolineare come i 90 giorni non partano dalla data del 7 novembre 2022 (che rappresenta comunque la data di iscrizione dell’ente al Runts a seguito di silenzio assenso per decorrenza dei termini della “trasmigrazione”) ma dalla data di pubblicazione degli elenchi sul sito del Ministero.
Qualora gli enti menzionati non depositino i bilanci o non completino le informazioni elencate nei 90 giorni, gli uffici competenti del Runts potranno avviare la procedura prevista dall’art. 48, c. 4 del codice del Terzo settore, la quale prevede l’assegnazione all’ente di un nuovo termine perentorio per il deposito o l’aggiornamento delle informazioni e, in caso di ulteriore mancato adempimento, la cancellazione dal registro unico.
Una volta abilitati ad accedere alla piattaforma, gli enti potranno inoltre manifestare l’intenzione di accedere al 5 per mille, formulando sul portale la specifica richiesta. Per approfondire il tema dell’accesso al 5 per mille per gli enti in “trasmigrazione” si rinvia all’articolo “5 per mille 2022: dalla scadenza del 30 settembre alle indicazioni per gli enti in trasmigrazione al registro unico”.