tarLa sentenza 23 giugno 2014, n. 411, del Tar Basilicata, sez. I, ha confermato quanto già più volte recentemente decretato dalla giurisprudenza italiana ed europea in merito alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle gare d’appalto; ecco un estratto del testo della sentenza: “Il più recente orientamento giurisprudenziale sul punto ha anche rilevato che l’assenza di preclusioni alla partecipazione alle gare di pubblici appalti delle associazioni di volontariato si evince anche dall’art. 5, comma 1, della L. n. 266/1991, in quanto tale norma, nell’indicare le risorse economiche delle ONLUS, menziona, oltre ai “rimborsi derivanti dalle convenzioni” (cfr. lett. F), anche le “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali” (cfr. lett. G). Perciò, deve ritenersi che le associazioni di volontariato e/o le ONLUS hanno la capacità di svolgere attività commerciali e produttive e, dunque, possono anche partecipare ai procedimenti di evidenza pubblica, quando non risulta dimostrato che la partecipazione al relativo appalto pubblico non abbia il carattere della marginalità.