La Corte di Cassazione, con sentenza del 28 ottobre 2015, n. 21988, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della Ctr toscana che aveva trovato fondata e accoglibile l’impugnazione da parte di un’associazione delle notificazioni di diversi avvisi con i quali l’Agenzia aveva accertato, a carico dell’associazione, maggiore imponibile iva e maggiore reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

Nel dettaglio, l’Agenzia ribadiva la natura commerciale delle attività di gite sociali ex lege, anche se svolte in diretta attuazione degli scopi sociali nei confronti degli iscritti, associati e partecipanti  e indipendentemente dal numero di viaggi organizzati durante l’anno.

L’associazione si limitava, per un paio di volte all’anno, ad affittare un autobus e a dare incarico ad agenzie di viaggio per organizzare la gita, limitandosi a raccogliere il denaro necessario esclusivamente a coprire i costi dei biglietti.

Visti i fatti ed esposta la giurisprudenza di merito, secondo la Cassazione, la pretesa dell’Agenzia è inaccettabile, visto che è escluso lo svolgimento di attività volta a ricavare introiti con un certo carattere di stabilità.

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