Il decreto “Semplificazioni” (dl 73 del 2022) ha disposto la proroga del termine entro cui gli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) avrebbero dovuto ultimare le verifiche sulle organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sottoposte al procedimento di “trasmigrazione”, garantendo in tal modo alle amministrazioni pubbliche più tempo per effettuare i relativi controlli.

Gli enti sottoposti al procedimento di “trasmigrazione”

Sui ricorda che gli enti sottoposti al procedimento di “trasmigrazione” sono le Odv e le Aps iscritte nei precedenti registri tenuti dalle Regioni e dalle Province autonome, le Aps iscritte nel precedente registro nazionale delle Aps gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle Aps nazionali.

Su un’apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro è possibile consultare la lista degli enti iscritti a seguito di “trasmigrazione”, di quelli nei cui confronti sono state formulate richieste di integrazione e di quelli per cui è stato emesso un provvedimento di diniego nel perfezionamento della “trasmigrazione”.

Nel caso in cui l’ufficio Runts richieda integrazioni all’ente, quest’ultimo viene contattato attraverso pec (se comunicata) oppure posta tradizionale o email, per provvedere alla richiesta; se invece il procedimento di “trasmigrazione” è andato a buon fine, le organizzazioni ricevono comunicazione via pec.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito sul proprio sito internet ulteriori precisazioni circa la menzionata sospensione, evidenziando alcune casistiche.

Un’altra importante novità recata dal decreto “Semplificazioni” è stata la reintroduzione della possibilità per Odv e Aps in “trasmigrazione” (nonché per le Onlus) di procedere all’adeguamento dello statuto ai sensi delle disposizioni del codice del Terzo settore con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

La facoltà di utilizzare le maggioranze meno gravose previste per tale assemblea può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2022 e può essere utilizzata anche per le richieste di modifica o integrazione statutaria richieste dagli uffici del Runts agli enti sottoposti al procedimento di “trasmigrazione”.

Si ricorda infine che la possibilità per le associazioni e le fondazioni di riunire gli organi sociali in videoconferenza, anche qualora tale modalità non sia stata espressamente contemplata nello statuto, vi era fino al 31 luglio 2022 e non è stata ulteriormente prorogata dagli ultimi provvedimenti normativi. Gli enti che invece hanno disciplinato nel proprio statuto tale modalità di riunione la possono ovviamente utilizzare anche dopo il predetto termine.