Nella nota n. 18244 del 30 novembre scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Direzione generale del Terzo settore) si è espresso anche sull’iscrizione al registro unico regionale del Terzo settore (Runts), ed in particolare in relazione al ruolo di rappresentanza svolto dalle reti associative nei confronti degli enti aderenti.

Le reti associative nell’attuale periodo transitorio

Il primo quesito ha avuto ad oggetto la possibilità di considerare, nonostante l’attuale fase di “trasmigrazione”, le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte al registro nazionale già come “reti associative”, in particolare ai fini dell’eventuale presentazione di istanze di iscrizione al Runts per conto degli enti ad esse aderenti. La richiesta nasce dal fatto che le Aps nazionali, essendo soggette a “trasmigrazione”, saranno eventualmente iscritte in modo effettivo nella sezione e) del Runts (quella appunto delle “reti associative”) solamente al termine di tale procedimento, il quale potrebbe durare anche diversi mesi.

Il Ministero afferma come non vi sia perfetta sovrapposizione tra la definizione di “Aps a carattere nazionale” data dalla vecchia Legge 383 del 2000 e la nuova definizione di “rete associativa” fornita dall’art. 41 del Codice del Terzo settore. Sulla base di ciò la nota stabilisce che possono già oggi essere individuate come “reti associative”:

  • le Aps nazionali iscritte al rispettivo registro alla data del 22 novembre 2021, non aventi procedimenti di cancellazione in essere, e che in tale data risultano associare almeno 100 Aps in qualità di articolazioni territoriali o circoli ad esse affiliati (sulla base dei dati in possesso dell’ufficio statale del Runts);
  • le Odv in possesso dei requisiti di cui all’art. 41, commi 1 e 2 del Codice del Terzo settoreche sono state già coinvolte nel procedimento di richiesta ed erogazione per conto dei propri aderenti dei contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (disciplinati dall’art. 76 del Codice).

L’elenco degli enti in possesso dei requisiti appena menzionati sarà pubblicato a breve sul sito istituzionale del Ministero, e saranno solamente questi a poter essere già considerati “reti associative” nel periodo transitorio, ma ciò esclusivamente ai fini della possibilità di presentare domanda di iscrizione al Runts per gli enti ad essi aderenti (sulla base di quanto prevedono l’art. 41, c. 1 del Codice e l’art. 8, c. 2 del Decreto ministeriale 106 del 2020). Il Ministero precisa, infatti, che nei confronti di tali enti l’ufficio statale dovrà comunque svolgere le necessarie verifiche previste dalla legge al fine di valutare l’effettivo possesso dei requisiti per l’iscrizione nella sezione e) del Runts.

La possibilità per le articolazioni “intermedie” di svolgere funzioni di rappresentanza nei confronti degli enti aderenti

Con un ulteriore quesito è stato richiesto se il ruolo di rappresentanza riconosciuto dalla legge alle reti associative nei confronti degli enti ad essa aderenti, sia nella fase di iscrizione al Runts sia in quella successiva di aggiornamento delle informazioni e deposito degli atti presso il registro unico, possa essere svolto dall’articolazione “intermedia” della rete a cui sul territorio di riferimento sono state demandate le funzioni proprie della rete stessa.

Per approfondimenti vai alla nota.