Il Presidente della Giunta Regionale , con ordinanza n. 190 del 21 marzo 2020, ha stabilito ulteriori misure per la gestione e la prevenzione epidemiologica da Covid 19, riguardanti le modalità di spostamento nell’ambito del territorio regionale per attività di volontaria.
Considerato che le associazioni di volontariato che prestano l’attività in favore delle fasce di popolazione debole, pur continuando ad erogare i loro servizi, è opportuno che sottopongano tali attività in coordinamento con i servizi sociali pubblici territoriali.
Vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune sia in Comuni limitrofi, l’ordinanza pertanto consente ai volontari, con modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo, di spostarsi nell’ambito del territorio regionale per tutte le attività di volontariato cui sono preposti, costituendo tale circostanza uno spostamento per ragioni di necessità come disposto dai DPCM 8 e 9 marzo 2020.
I volontari garantiscono le seguenti attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone:
− consegna di farmaci e alimenti a domicilio a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
− altre forme di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, cura relazionale, igiene domestica e personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, ecc.);
− assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative, o assimilabili (strutture di ospitalità per minori e famiglie migranti della salute, case rifugio per donne vittime di violenza, ecc.);
− assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque denominate, legate all’emergenza COVID 19;
− servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza;
− ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l’attività di volontariato;
− unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare fragilità (vittime ditratta, dipendenza, ecc.).
I volontari che si spostano per la propria attività (esclusivamente per recarsi a svolgere il servizio e tornare alla propria abitazione), devono esibire in caso di controllo delle forze dell’ordine:
− modello di autocertificazione barrando la casella “situazioni di necessità”;
− dichiarazione rilasciata dal responsabile della organizzazione di appartenenza, su carta intestata della stessa, riportante:
a. nome e natura dell’associazione (abilitante allo svolgimento di attività di volontariato);
b. servizio svolto;
c. nome del volontario;
d. territorio di riferimento di svolgimento dell’attività.
4. Il volontario deve attenersi con rigore alle indicazioni per la prevenzione dei rischi di contagio.
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