Con la risoluzione n. 22/E del 24 febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le Organizzazioni non governative (ONG) che intendono mantenere la qualifica di ONLUS, presentano domanda di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus senza obbligo di adeguare statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall’articolo 10 del D.lgs. 460/1997. Le organizzazioni interessate inviano quindi Direzione Regionale delle Entrate competente il modello di comunicazione; in corrispondenza della casella 14 (settore di attività), deve essere indicato l’acronimo “ONG”. La risoluzione era attesa in conseguenza delle novità normative introdotte dalla legge 125/2014 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Tale provvedimento, infatti, all’articolo 32, comma 7, prevede che, per mantenere lo status acquisito in base alla norma previgente, cioè la qualifica di ONLUS, le ONG devono presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate.
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