L’art. 1, cc. 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede l’obbligo di pubblicizzare i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti.
Sono obbligati a tale adempimento:
– le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di
Onlus (ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997), tra cui le Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro
– le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale
– le associazioni dei consumatori a livello nazionale
– le imprese
La disposizione prevede che tali soggetti siano tenuti a pubblicare nei propri siti internet le informazioni relative a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” superiori a 10.000 euro, ricevuti da:
– pubbliche amministrazioni
– società controllate da PA
– società in partecipazione pubblica
– soggetti di cui all’art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013
L’obbligo si intende con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e a partire dall’anno 2018 (con pubblicità entro il 28 febbraio 2019).
Si allega il parere del dott. Luca_Gori – Università S.Anna di Pisa, su richiesta di CESVOT.