E’ stata pubblicata la nota n. 4995 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 maggio 2019, relativa al numero minimo di soci per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) costituitesi dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.
Il D.lgs 117/2017 (artt. 32 c. 1 e 35 c.1) prevede, infatti, che le ODV e le APS “sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre enti associativi”; di conseguenza, si è presupposto che l’assenza di tale requisito non potesse consentire l’iscrizione al RUNTS o ai registri regionali attivi nelle more della sua effettiva operatività, nemmeno se nel corso del tempo gli associati aumentassero di numero.
La nota del 28 maggio 2019 introduce però che se, in un momento successivo alla costituzione con numero non sufficiente, l’ente effettui “una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente agli artt. 32, comma 1 o 35, comma 1 del Codice, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODV o APS ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, potrà ritenersi che, grazie a tale secondo atto che, intervenendo prima della richiesta di iscrizione, integra la volontà espressa nell’atto costitutivo, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell’associazione attraverso l’iscrizione al Registro”.