Dopo più di due mesi dalla sua definizione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.177 del 26-07-2021) il decreto n.107 del 19 maggio scorso, concernente  l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore.

Il Decreto, come si diceva, individua i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice.

All’art. 2 viene definita la natura strumentale delle attività diverse e all’art. 3 la natura secondaria delle stesse. Si considerano strumentali se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ETS, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dallo stesso ente. Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate
complessive dell’ente del Terzo settore;
b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi
complessivi dell’ente del Terzo settore.

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