In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi tenuti all’invio del modello EAS sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute. La scadenza è fissata al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati. Per quest’anno, essendo il 31 marzo e il 1 aprile giorni festivi, il termine per l’invio è il 2 aprile 2013.
Nelle Istruzioni allegate al Modello, l’Agenzia rileva che in sede di rinvio successivo del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.
Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:
- modifica del dati anagrafici dell’ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA); cfr Risoluzione 125/2011;
- ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
- numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);
- ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
- il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
- numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).