Per quanto riguarda gli enti del Terzo settore, tale termine non riguarda quelli che compaiono nell’elenco permanente degli enti del Terzo settore accreditati al beneficio già negli esercizi precedenti, e non riguarda nemmeno quelli iscritti a partire dal 2024 e che si trovano nell’elenco aggiornato dei nuovi enti del Terzo settore iscritti al 5 per mille 2024. Tali organizzazioni sono già infatti accreditate a pieno titolo al 5 per mille 2024.

Si ricorda che gli enti ad oggi iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e che sono nell’elenco permanente sopra menzionato sono considerati accreditati al 5 per mille 2024 senza necessità di alcun ulteriore adempimento, anche qualora nell’elenco degli enti iscritti al registro unico nella colonna “5×1000” compaia eventualmente la scritta “NO”.

Il consiglio anche per tali enti è comunque quello di entrare in piattaforma, barrare ugualmente il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserire l’Iban, di modo che il Ministero possa concretamente erogare le somme sul conto corrente.

Gli Ets (quindi gli enti già iscritti al Runts) che non si trovano né nell’elenco permanente né in quello dei nuovi iscritti per il 2024, hanno comunque la possibilità di rientrare nel beneficio purché abbiano dichiarato, o dichiarino, di volersi accreditare al 5 per mille (barrando nella piattaforma il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice l’Iban) tra l’11 aprile e il 30 settembre 2024versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).

continua a leggere