Gli enti associativi sottoposti all’obbligo di invio del MODELLO EAS potranno farlo entro il 31 marzo 2024 (che, cadendo di giorno festivo, slitta al 2 aprile) all’Agenzia delle entrate.

Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate.

E’ una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare l’assoggettamento a tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente.

Il codice del Terzo settore esonera gli enti del Terzo settore (Ets) dalla presentazione di tale modello (art. 94, c. 4). Per gli enti che si costituiscono con l’intenzione di diventare Ets il consiglio è di presentare il modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione (termine disposto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009) poiché tra quest’ultima e l’iscrizione al Runts potrebbero passare anche più dei 60 giorni normalmente previsti dalla normativa. Una volta iscritti al Runts, ed acquisita la qualifica di Ets, anch’essi saranno esonerati dagli invii successivi del modello Eas.

Le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione

Le associazioni già costituite devono ripresentare nuovamente il Modello EAS solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Proprio questi enti, ove rientranti nelle previsioni di legge, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2023, inviando il nuovo modello Eas entro il prossimo 2 aprile.

 

Per conoscere gli ulteriori dettagli sull’argomento, consulta l’articolo di Daniele Erler.