DOMANDA:
Come si gestisce il registro dei volontari?

RISPOSTA:
Il Codice del Terzo settore, all’art. 17, ha sancito la possibilità per gli ETS di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, stabilendo altresì l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Qualora un ETS fruisse dell’attività di volontari ha l’obbligo, come stabilito dal successivo art. 18, di assicurare i medesimi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

In relazione al registro dei volontari il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 ha stabilito che, al fine di garantirne l’operatività, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.

Gli enti medesimi, hanno facoltà di istituire altresì un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

Il sopracitato decreto ammette che gli ETS, in alternativa alle forme di tenuta cartacea del registro suesposte, possano avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte. Tale modalità eviterebbe la necessità di vidimazione del registro e i relativi costi.

In ogni caso, nel registro devono essere indicati per ciascun volontario:

a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;

c) la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

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