DOMANDA:
Una ODV ai sensi del Codice del Terzo Settore può operare in ambito culturale? Se sì ci sono particolari previsioni?

RISPOSTA:
Tra le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore, sono ricomprese anche le attività in ambito culturale. Tra queste ultime possiamo individuare le seguenti attività (la lettera di riferimento è quella del citato articolo 5):
“f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.”
In questi termini un’ODV può indubbiamente svolgere attività di stampo culturale, con le seguenti attenzioni:
1. L’attività di interesse generale e la sua declinazione devono essere puntualmente indicate nello statuto.
2. L’esercizio dell’attività culturale deve avvenire nelle forme e nei modi previsti, in linea generale dalle disposizioni del CTS che si applicando a tutti gli ETS (Enti del terzo settore), ed in via specifica dalle disposizioni del CTS che riguardano i soggetti con qualifica di “OdV”, ossia gli artt. 32, 33 e 34 del CTS.

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