DOMANDA:
Quali sono i libri sociali da vidimare?
RISPOSTA:
Il D. Lgs. 117/2017 (art. 15) richiede agli enti del Terzo settore l’obbligo della tenuta dei libri sociali; questi sono nello specifico così individuati:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
Rispetto ai libri sociali obbligatori sopra richiamati non sussiste obbligo di vidimazione.
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