DOMANDA:
Chi sono gli Enti di Terzo settore (ETS)?

RISPOSTA:

Sono definiti Enti del Terzo settore, dall’art. 4 del Codice del Terzo settore (d’ora in avanti CTS), le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

Per assumere la qualifica di ETS i suddetti enti devono rispondere ad alcuni requisiti. Primo tra questi è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il CTS specifica inoltre la tipologia di attività che gli stessi possono svolgere, richiede che in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo vada devoluto ad altri Enti del Terzo settore, nonché stabilisce che la qualifica di ETS venga assunta mediante l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Per quanto riguarda le imprese sociali la loro disciplina è contenuta nel d.lgs 112 del 2017, mentre tutti i restanti Enti di Terzo settore sono soggetti alle disposizioni del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017).

La riforma del sistema normativo che regolava la vita di tali enti ha avuto inizio con la legge delega n. 106/2016 con la quale si chiedeva al Governo di adottare uno o più provvedimenti che fossero finalizzati a sostenere la autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di coesione e protezione sociale, favorendo l’inclusione e il pieno sviluppo della persona. L’obiettivo ultimo di tale delega consisteva nel tentare di unificare e armonizzare, laddove possibile, la disciplina relativa ai soggetti no profit, che fino ad oggi è risultata piuttosto stratificata e disorganica. In questo senso, perciò, quando la Riforma sarà pienamente in vigore e diverrà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, le previgenti discipline, in modo particolare quelle di ODV, APS e Onlus, verranno abrogate.

Nonostante la ricerca di uniformità e armonizzazione, il legislatore ha cercato, in ogni caso, di salvaguardare le singole caratteristiche degli enti che, fino ad oggi, hanno operato nel mondo del Terzo settore, mantenendo una linea di continuità con il passato. Ciò si riscontra, in modo specifico, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione sociale, per le quali all’interno del Registro è prevista un’autonoma categoria e sono soggette ad un processo semplificato di iscrizione al Registro.

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