DOMANDA:
I volontari devono essere assicurati per l’attività che svolgono?

RISPOSTA:
L’art. 18 del Codice del Terzo settore prevede l’obbligo per gli ETS che si avvalgono di volontari di assicurarli:

  • contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
  • per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.

Gli obblighi assicurativi sopracitati, a differenza dell’obbligo di iscrizione al registro che riguarda solo i volontari non occasionali, valgono sia per volontari non occasionali che per i volontari che svolgono la loro attività anche in modo occasionale.

Le polizze assicurative possono essere stipulate dagli Enti del Terzo settore in forma collettiva o in forma numerica.

Le polizze sopracitate, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati che sono determinati o determinabili. Nello specifico la pluralità di rapporti assicurativi riguarda i volontari non occasionali iscritti al registro (sia in fase di stipulazione della polizza che in fase di successivo aggiornamento) e anche i soggetti che prestano attività di volontariato in maniera occasionale. In altri termini, le polizze assicurative di cui sopra garantiscono tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sia sulla base delle risultanze del registro dei volontari alla data di stipulazione delle polizze sia coloro che vengono iscritti al suddetto registro in data successiva, nonché i volontari che prestano attività in modo occasionale.

È precisato infine che per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se essi cessano di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione. Per quanto riguarda invece i volontari “occasionali”, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza.

La documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari “non occasionali” e “occasionali” deve essere conservata dagli ETS per almeno dieci anni e deve essere presentata in caso di controlli da parte del competente ufficio del RUNTS.

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