DOMANDA:
Come si deve procedere all’adeguamento statutario se l’associazione (ODV o APS) non ha personalità giuridica ma è costituita con atto notarile? La modifica statutaria come dovrà essere effettuata?

RISPOSTA:
Sul tema si è recentemente pronunciato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare del 22.10.2020, avente ad oggetto “Statuti degli Enti del Terzo Settore. Adeguamenti statutari al D.Lgs. 117/17 “C.T.S.” di Associazioni non riconosciute costituite con Atto Pubblico”. Il provvedimento ministeriale afferma che, al di fuori dei casi in cui l’atto pubblico è richiesto dalla legge (es. per il riconoscimento della personalità giuridica), “non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa, possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata: troveranno infatti applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi. Tale previsione che ammette la possibilità di una successiva modifica statutaria non per atto pubblico, specifica il Ministero, è da escludersi laddove “attraverso l’atto costitutivo o lo statuto in vigore gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie: se la prescrizione di una specifica forma non sia rinvenibile nella legge ma risulti comunque dagli accordi tra gli associati, deve comunque, per effetto del citato articolo 36 c.c., ritenersi necessario il ricorso all’atto pubblico”.

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