DOMANDA:
Quali sono le disposizioni generali inderogabili del CTS applicabili anche a ODV e APS?

RISPOSTA:

Alle ODV e alle APS vengono applicate, oltre alle disposizioni specifiche, anche le norme previste dal Codice del Terzo settore per la generalità degli enti. Tali disposizioni (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 – tabella riepilogativa delle modalità di adeguamento statutario da parte degli ETS), delle quali alcune risultano inderogabili altre invece sono rimesse alla volontà dell’ente, comportano la necessità di effettuare una modifica e un adeguamento dello statuto alle stesse al fine di poter accedere alla Riforma e ai benefici che da questa derivano.

Le norme inderogabili da recepire nello statuto sono:

• ART. 4 – FORMA GIURIDICA E FINALITA’

Le ODV e le APS hanno l’obbligo di indicare all’interno del proprio statuto la relativa forma giuridica di associazione e indicare espressamente il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

• ART. 5 –ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

ODV e APS devono tassativamente prevedere lo svolgimento di una o più attività elencate alle lettere dell’art. 5 attraverso le quali l’ente persegue le finalità di cui all’art. 4 CTS.

• ART. 6 – ATTIVITA’ DIVERSE

Qualora l’Ente già svolga attività strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale ed intenda continuare a svolgerle, dovrà prevederlo nello statuto.

Nel caso in cui, diversamente, lo statuto attualmente vigente non preveda lo svolgimento di attività secondarie, è facoltà dell’ente inserire o meno tale previsione. Si evidenzia che, qualora si ometta tale previsione, l’Ente potrà svolgere unicamente le attività elencate, ai sensi dell’art. 5 di interesse generale.

• ART. 8 –PATRIMONIO

In merito al patrimonio, lo statuto dovrà prevedere obbligatoriamente:

– la destinazione integrale dello stesso allo svolgimento delle attività statutarie (comma 1);

– il divieto di distribuzione degli utili, anche indiretta (comma 2).

• ART. 9 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

Lo statuto dovrà prevedere che, nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell’ente sarà destinato ad altro ETS, previo parere dell’Ufficio del RUNTS (prevedendo le modalità attraverso le quali sarà indicato l’ente beneficiario e l’organo preposto ad individuarlo) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

• ART. 12, 32, 35, 37 –DENOMINAZIONE SOCIALE

ODV e APS dovranno riportare in ogni atto, corrispondenza e comunicazione con il pubblico la denominazione sociale per esteso (Organizzazione di Volontariato o Associazione di Promozione Sociale) o il rispettivo acronimo (ODV o APS).

• ART. 13 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Lo statuto dovrà prevedere apposito articolo relativo alle scritture contabili e al bilancio.

In particolare, gli enti sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio formato da:

– Stato patrimoniale

– Rendiconto gestionale

– Relazione di missione

Si evidenzia che, nel caso in cui l’ente abbia ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Qualora lo statuto preveda lo svolgimento di attività diverse ai sensi dell’art. 6 del Codice, il carattere secondario e strumentale dovrà essere documentato nella relazione di missione, in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (comma 6).

Il Codice del Terzo settore prevede inoltre in capo agli enti non iscritti nel registro delle imprese l’obbligo di depositare il bilancio presso il RUNTS (comma 7).

Specifiche disposizioni sono inoltre previste per gli enti che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

• ART. 14 – BILANCIO SOCIALE

Di particolare importanza sono gli obblighi di pubblicità previsti dal Codice con riferimento al bilancio sociale e alla relativa documentazione.

È infatti previsto l’obbligo, per gli enti aventi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, di depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida indicate nel decreto ministeriale n. 186 del 4 luglio 2019.

Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro sono tenuti a pubblicare (e aggiornare) sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai dirigenti.

• ART. 15 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L’Organo di amministrazione degli Enti di Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:

– Libro degli associati o aderenti

– Libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee

– Libro adunanze e deliberazioni dell’organo di amministrazione e degli altri organi sociali

Si evidenzia che il Codice del Terzo settore attribuisce inoltre, in capo a tutti i soci o aderenti, il diritto di esaminare i libri sociali “secondo modalità previste dallo statuto o dall’atto costitutivo”; pertanto, sarà necessario prevedere apposita indicazione che individui le modalità di richiesta (ad esempio richiesta scritta al presidente cui viene dato riscontro entro 10 giorni) attraverso le quali è possibile esercitare tale diritto.

• ART. 17 – VOLONTARIO E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Gli enti di terzo settore possono avvalersi dell’attività di volontari, nel rispetto delle previsioni indicate nel Codice del Terzo settore. Sarà pertanto necessario eliminare eventuali previsioni statutarie che siano difformi da quanto previsto dall’art. 17 CTS, il quale indica che:

– i volontari (che esercitino tale attività in modo non occasionale) debbano essere iscritti in apposito registro

– l’incompatibilità dell’attività di volontario con qualsiasi forma di lavoro presso l’ente

– la completa gratuità dell’attività svolta (viene fatto salvo solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute).

Si evidenzia inoltre che sensi dell’art. 18 CTS, qualora l’ente si avvalga di volontari, è tenuto ad assicurarli contro infortuni e malattie connesse all’attività svolta

• ART. 25 – COMPETENZE INDEROGABILI DELL’ASSEMBLEA

L’articolo indica specificamente quali competenze debbano essere attribuite all’assemblea delle associazioni riconosciute e non riconosciute del Terzo settore (art. 25, comma 1 CTS). Tale disposizione è obbligatoria per gli enti che abbiano un numero di associati inferiore a 500.

• ART. 26 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Lo statuto degli enti di Terzo settore deve obbligatoriamente prevedere un Organo di Amministrazione, i cui membri assumono potere di rappresentanza generale; qualora siano previste limitazioni a tale potere, al fine di renderle opponibili ai terzi, queste dovranno essere iscritte nel RUNTS.

• ART. 30 – ORGANO DI CONTROLLO

Per le ODV e le APS sorge l’obbligo di costituire un Organo di Controllo solo qualora siano superati due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi: stato patrimoniale (110.000,00 euro), entrate (220.000,00 euro), numero di dipendenti occupati in media (5).

Tale organo, che può essere anche monocratico, ha la funzione di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I membri di tale organo devono avere iscritti ad un albo professionale o avere determinate qualifiche (revisori legali dei conti, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro).

L’organo di controllo può anche effettuare la revisione legale dei conti a condizione però che tutti i membri dello stesso abbiano la qualifica di revisori legali.

• ART. 31 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Tale organo deve essere obbligatoriamente previsto qualora vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali indicati dall’articolo, inerenti all’attivo dello stato patrimoniale (1.100.000,00 euro), alle entrate (2.200.000,00 euro) o al numero di dipendenti occupati in media (12).

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