DOMANDA:
Quali sono le disposizioni generali derogabili del CTS applicabili anche a ODV e APS?

RISPOSTA:

Alcune disposizioni del Codice del Terzo settore sono previste dallo stesso come derogabili (cfr. Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Tali disposizioni hanno ad oggetto principalmente l’ordinamento e l’amministrazione dell’assemblea degli ETS e, in ragione della loro obbligatoria forma giuridica di associazione, sono applicabili anche a ODV e APS. Come previsto dalla lettera delle norme stesse, tali disposizioni operano “salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente”.

Di seguito le principali disposizioni che lasciano allo statuto tale facoltà derogatoria:

• ART. 23 – PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLE ASSOCIAZIONI

Si evidenzia che le disposizioni relative alla procedura di ammissione dei nuovi associati – che prevedono siano deliberate dall’organo amministrativo su domanda dell’interessato, dando motivata comunicazione all’interessato, entro sessanta giorni, dell’eventuale rigetto della domanda di ammissione – possono essere derogate dall’atto costitutivo o dallo statuto, ad esempio prevedendo dei limiti temporali differenti o attribuendo tali competenze ad altro organo.

È da tener presente, inoltre, che il CTS prevede la possibilità per il soggetto che si vedesse rifiutata la sua domanda di ammissione da parte del consiglio di amministrazione di riproporre la domanda all’assemblea.

• ART. 24 – ASSEMBLEA

Ai sensi del primo comma del presente articolo hanno diritto di voto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ma è possibile derogare a tale disposizione prevedendo nello statuto o nell’atto costitutivo il diritto di voto anche per soggetti iscritti nel libro associati da un periodo inferiore a tre mesi.

Ulteriore disposizione che può essere derogata da apposita disposizione statutaria concerne il numero di deleghe attribuibili ad un associato (la norma prevede un numero massimo di tre deleghe per ciascun associato).

• ART. 25 – COMPETENZE ASSEMBLEA

Tale articolo prevede una elencazione specifica delle competenze di norma attribuite all’organo assembleare.

Tali competenze possono però essere derogate, con apposita previsione statutaria, da parte di enti che abbiano un numero di soci superiore a 500, purché siano rispettati i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

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