Approvata dalla Camera in via definitiva il 14/06/2016 la legge sul ‘dopo di noi’ che introduce misure di assistenza cura e protezione in favore delle persone con ‘disabilità grave’ prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, e agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust nonché di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati, e di fondi speciali in favore dei citati soggetti.
PLATEA. Secondo i dati forniti dall’Istat la possibile platea di beneficiari è collocabile tra i 100.000 e i 150.000 soggetti. Il provvedimento si compone di 10 articoli.
L’articolo 1 individua le finalità della legge che, in linea generale, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è diretta a favorire il benessere l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità. Più specificamente destinatari delle previste misure di assistenza cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l’esistenza in vita dei genitori, sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. La legge disciplina la definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale ed affidate perciò al coordinamento dei LEA (ossia le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a offrire). Un ruolo rilevante è svolto dal welfare locale, al quale è affidata l’erogazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità.
FONDO PER L’ASSISTENZA. La legge istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo stesso decreto stabilisce i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo. Le regioni definiscono i criteri per l’erogazione dei finanziamenti, la verifica dell’attuazione dell’attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.
OBIETTIVI DI SERVIZIO. La legge introduce la nozione di “disabilità grave” per definire i destinatari degli interventi e individua gli obiettivi di servizio, ovvero gli interventi da effettuare con le risorse del Fondo che sono: realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di strutture alloggio di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle leggi regionali, a realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra familiare per far fronte ad eventuali emergenze, nonché a sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile da parte dei soggetti di cui all’articolo 1. Al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possono concorrere le regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato.
DETRAIBILITA’ DELLE SPESE PER LE POLIZZE ASSICURATIVE. L’articolo 5 eleva il limite di detrazione dall’imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave. La Relazione tecnica del governo stima, sulla base dei dati Istat, una platea di soggetti interessati pari a circa 143.000 persone.
ISTITUZIONE DI TRUST E FONDI SPECIALI VINCOLATI La legge disciplina le esenzioni ed agevolazioni tributarie per i seguenti negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi: costituzione di trust; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica. L’affidatario può essere anche un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che operi prevalentemente nel settore della beneficenza. Tali atti non devono essere assoggettati ad imposta di successione e donazione. Le esenzioni ed agevolazioni sono ammesse a condizione che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva (espressamente indicata nell’atto) l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari.
CAMPAGNE INFORMATIVE. Spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’avvio di campagne informative intese alla diffusione della conoscenza delle disposizioni recate dal provvedimento in esame e delle altre forme di sostegno per i disabili gravi privi del sostegno familiare, nonché alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla finalità di favorire l’inclusione sociale dei disabili.
RELAZIONE ALLE CAMERE. La legge prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge. La relazione deve illustrare anche l’effettivo andamento delle minori entrate – rispetto alla normativa previgente – derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE. La copertura finanziaria è pari a 90 milioni per il 2016; a 38,3 milioni per il 2017 e a 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 per il 2017 e in 34,050 milioni annui dal 2018. La copertura è costituita, in via principale, dall’integrale impiego delle risorse – pari a 90 milioni di euro annui – del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare.