Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022, ha chiarito alcuni aspetti che riguardano il regime contabile degli enti del Terzo settore (Ets).
I chiarimenti riguardano sia gli enti neo-iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sia le OdV e le APS che sono interessate dalla trasmigrazione nello stesso registro.
Con riferimento all’obbligo di deposito del bilancio di esercizio al RUNTS entro la data del 30 giugno (art. 48 c. 3 del Codice del Terzo settore), il Ministero chiarisce con la predetta nota che gli enti in trasmigrazione procedano al deposito al Runts del bilancio di esercizio 2021 (da redigere secondo quanto previsto nel DM 5 marzo 2020) entro 90 giorni dalla data di effettiva iscrizione al registro.
Le Onlus, che – si ricorda – devono redigere il bilancio secondo i nuovi schemi di bilancio già a partire dall’esercizio 2021, se ottengono l’iscrizione al Runts nel corso del 2022 sono tenute a depositare il bilancio al RUNTS entro 90 giorni dall’iscrizione (se non già allegato alla domanda perché non ancora approvato, altrimenti la pubblicazione è effettuata dall’ufficio competente).
La nota ministeriale affronta anche il tema del deposito del bilancio di esercizio per gli enti che si iscrivono al Runts nel corso del 2022 e che sono neocostituiti oppure che sono già esistenti ma diversi da OdV e APS in trasmigrazione e ONLUS. Per questi – si chiarisce – non vi è l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio di cui al DM sopra citato, che scatta solo a seguito all’avvenuta iscrizione al registro unico.
Infine la nota del Ministero estende la possibilità anche per gli Ets che redigono il rendiconto per cassa di non presentare il bilancio comparativo 2020.
Per ulteriori approfondimenti sul tema, si invita a leggere l’articolo di Daniele Erler sul sito di CSVnet.