Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 1 marzo 2018 è stato pubblicato il ricorso n. 15 del 16 febbraio 2018 dell’Avvocatura Generale dello Stato relativo alla Declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 60/2017 recante “Disposizioni in materia di clownterapia”, in particolare degli articoli 1, 2, 3 e 5.

“Medio tempore – si legge nel documento – per quanto osservato, alla Regione Puglia non è consentito, con propria legge, di istituire la figura professionale del clown di corsia, pena la violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione”.