Per l’anno finanziario 2018, il 5 per mille è destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

  1. sostegno degli enti del volontariato:
    • organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
    • Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997)
    • cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
    • organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
    • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000)
    • associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
  2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
  3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
  4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
  5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:

  • il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il DPCM 28 luglio 2016 – pdf sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme
  • il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche trasmettono telematicamente la domanda di iscrizione al 5 per mille all’Agenzia delle entrate. Gli enti del volontariato inviano la dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, mentre le associazioni sportive dilettantistiche inviano la dichiarazione sostitutiva all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata.

La procedura di iscrizione per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche è attivata a partire dal 29 marzo 2018.

Gli enti del volontariato trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate utilizzando modello – pdf e software specifici. La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 7 maggio 2018. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 1° ottobre 2018, versando un importo pari a 250 euro. I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 2 luglio 2018 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali , riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2018” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Questo è il modello di dichiarazione sostitutiva – pdf .

 

Per le altre categorie le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali per il contributo del 5 per mille sono gestite dalle competenti amministrazioni (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2018 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Per controllare le scadenze del 5 per mille 2018 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, consulta la pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate.