Dal 6 aprile 2014 è in vigore il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (14G00051).
Come noto, la novità introdotta dalla norma stabilisce che i datori di lavoro che a partire dal 6 aprile 2014 instaureranno rapporti di lavoro che prevedono contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire, per ognuno dei lavoratori che si intende impiegare, il certificato di casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale. L’adempimento ricade solo sui lavoratori e non sui volontari. Rispetto ai rapporti di lavoro diversi dai subordinati e parasubordinati quali, ad esempio, i rapporti di lavoro accessorio, le collaborazioni con professionisti con p.iva, ecc., è opportuno verificare il concetto di “contatto diretto e regolare” nell’attività esercitata nei confronti dei minori. Si rende noto che il Coni  ha emesso una circolare di venerdì 4 Aprile 2014 in cui sottolinea che l’adempimento non è a carico delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono di coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”). Il casellario giudiziale è lo schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni Tribunale che raccoglie e conserva gli estratti dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa per consentire la conoscenza dei precedenti di ciascun soggetto. Presso il Ministero della Giustizia esiste il casellario centrale che è il terminale di tutti i casellari locali. L’ufficio del casellario giudiziale rilascia i certificati penali su richiesta delle autorità giudiziarie e amministrative o dei singoli privati che possono richiedere solo il proprio certificato. Con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, si introduce la facoltà che un datore di lavoro possa, previa il consenso dell’interessato, chiedere il certificato del casellario giudiziale del lavoratore.

 SEDI E COSTI

La richiesta del certificato si effettua presso l’ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica. In allegato riportiamo i moduli per la richiesta del certificato e per l’acquisizione del consenso del lavoratore. I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge:

  • una marca da bollo da 16 euro
  • una marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza
  • una marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza.
  • Ricordiamo che in virtù delle esenzioni dall’imposta di bollo previste a norma di legge, le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali potranno ottenere il certificato senza il pagamento dei 16 euro.

VALIDITA’ TRANISTORIA DELLA DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE
In risposta alle osservazioni effettuate dagli enti interessati dal provvedimento sui tempi di rilascio dei certificati di casellario giudiziale, la seconda nota di chiarimento ministeriale del 4 aprile 2014 consente in modo transitorio -per la sola prima fase di applicazione della nuova normativa- l’impiego del lavoratore anche soltanto una volta acquisita dallo stesso una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza a suo carico di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale. Affinché tale condizione sia valida e legittima, è necessario che il datore di lavoro abbia comunque inoltrato richiesta di acquisizione del certificato del casellario giudiziale del lavoratore. Nel caso in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che questo sia stato comunque già richiesto, il Ministero ritiene che si possa procedere all’assunzione di personale previa ottenimento di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente analogo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
PRIVACY
La circolare ministeriale 3 aprile 2014 ha specificato che: “in aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l’ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell’articolo 25 bis.”
Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell’interessato, l’attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 del T.U., denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all’art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”.modello_circolare3apr2014 Min Giustizia – Casellario giudiziale
Restano da chiarire altri aspetti correlati alla privacy con particolare riferimento al consenso del lavoratore.
INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al n. telefonico 06 –  97996200.