È in corso di registrazione alla Corte dei Conti la Direttiva del 27 novembre 2012 riguardante le “Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Anno 2012”.

La Direttiva riguarda la presentazione di progetti sperimentali e innovativi di volontariato, presentati dalle organizzazioni di volontariato costituite da almeno due anni – alla data di pubblicazione del comunicato e/o avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – e regolarmente iscritte nei registri regionali/provinciali del volontariato (art. 6, legge 266/1991).

La domanda di contributo, il connesso formulario ed il relativo piano economico, devono essere compilati e quindi inviati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali esclusivamente attraverso la piattaforma www.direttiva266.it, a pena di inammissibilità.

Visto il DPCM n. 46 del 18 febbraio 2011 recante l’attuazione dell’art. 2 comma 4 della Legge 07/08/1991 n. 241 “concernenti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata superiore a 90 giorni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” e la definizione del riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali, l’invio delle domande di contributo attraverso la piattaforma informatica www.direttiva266.it deve avvenire entro e non oltre le ore 24 del giorno 11 dicembre 2012, ovvero a partire dalla data di pubblicazione del comunicato e/o avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In considerazione della proclamazione con del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2011, quale Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012), i progetti dovranno riguardare gli ambiti d’azione, previsti dalla suindicata Decisione europea.

Anche per il 2012 c’è la possibilità per le organizzazioni di volontariato richiedenti il contributo di inserire come quota parte a loro carico – pari al 10% del costo complessivo del progetto – “la valorizzazione delle attività di volontariato”, che non costituiscono un costo, ma la stima figurativa del corrispondente costo reale che può essere soggetta solo ed esclusivamente a valorizzazione relazionale di tipo quali-quantitativo.

Per la presentazione dei progetti, le organizzazioni di volontariato potranno usufruire della consulenza gratuita dei Centri di Sevizio per il Volontariato di cui al D.M. dell’8 ottobre 1997.

Per info, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Volontariato – Area sociale