Scade venerdì 31 gennaio la possibilità di presentare la domanda per l’attribuzione dei contributi per gli acquisti di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali effettuati da parte di organizzazioni di volontariato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019..
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 16 novembre 2017 e dell’art. 20 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, possono presentare la domanda per l’attribuzione dei contributi, i soggetti, di seguito elencati e iscritti presso il registro unico nazionale del Terzo settore:
- organizzazioni di volontariato, per acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali;
- le organizzazioni di volontariato e le fondazioni per la donazione di beni a strutture sanitarie pubbliche.
Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’art. 101, co. 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale deve intendersi soddisfatto da parte degli enti sopra indicati, attraverso la loro iscrizione, alla data di presentazione della domanda, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, cioé i registri regionali delle organizzazioni di volontariato e per le fondazioni del Terzo settore l’iscrizione all’anagrafe dello Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
La domanda di contributo e la documentazione relativa agli acquisti dei beni effettuati nell’anno 2019 vanno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione III in via Flavia n. 6 – 00187 Roma con raccomandata A/R (farà fede la data di invio della domanda) entro e non oltre il 31 gennaio 2020, in un unico plico riportante all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di contributo annuale DM 16.11.2017 – Anno 2019”.
Linee Guida per la presentazione delle domande di erogazione di contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, di beni strumentali e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del D.M. 16 novembre 2017. Annualità 2019