Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 289 del 12 dicembre 2017 la Legge delega per la riforma dello spettacolo, Legge 22 novembre 2017 n° 175 – “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”Entro dodici mesi dall’entrata in vigore il Governo dovrà redigere un testo unico che riguarda tutti i settori dello spettacolo. Tra le principali novità si ricordano:

– si incrementa, a decorrere dal 2018, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), al contempo disponendo lo scorporo dallo stesso delle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e introducendo, invece, tra i destinatari il settore dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, nonché quello delle attività musicali popolari contemporanee;

– si prevede che annualmente almeno il 3% del FUS è destinato alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado (si tratta di una misura parallela a quella recata dalla L. 220/2016, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo);

– si sposta (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche devono rispettare i nuovi parametri organizzativi e gestionali, al fine dell’inquadramento come “fondazione lirico-sinfonica”, ovvero come “teatro lirico-sinfonico“, e si delega il Governo a rivedere i criteri di ripartizione del contributo statale a favore delle stesse;

– come per il settore del cinema, si prevede l’istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in sostituzione della Consulta dello spettacolo;

– si estende l’Art-Bonus, ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura, a tutti i settori dello spettacolo;

– si reintroduce, a regime, il credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, previsto per il triennio 2014-2016, con riferimento alle opere prime e seconde, dall’art. 7, co. 1-6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) , estendendolo anche alle opere terze.