Pubblicate sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le Linee guida del 17 febbraio 2014 relative al procedimento per la richiesta di concessione dei contributi in favore delle associazioni di promozione sociale. La Legge n. 476 del 19 novembre 1987 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche) e la Legge n. 438 del 15 dicembre 1998 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale) prevedono la concessione di un contributo in favore di:

  • associazioni “storiche”  (U.I.C. – Unione Italiana Ciechi, U.N.M.S. – Unione Nazionale mutilati ed invalidi per servizio, A.N.M.I.L – Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, A.N.M.I.C – Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili,  E.N.S. – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti);
  • associazioni cosiddette “non storiche” che, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche, siano in condizione di marginalità sociale. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono del contributo sono tenuti ad utilizzarlo per fini di promozione e integrazione sociale. Il contributo viene stanziato annualmente e varia a seconda della ripartizione effettuata dal Fondo nazionale delle politiche sociali. La legge n. 438/98, art. 1, comma 2, stabilisce che il contributo statale previsto dall’art. 1 della legge n. 476/87, debba essere ripartito nel modo seguente:
  • 50% alle cosiddette “associazioni storiche”, tra cui è ripartito in parti uguali;
  • 50% alle cosiddette “associazioni non storiche”, tra cui è ripartito secondo i criteri stabiliti dall’art. 1, comma 3 della legge 438/98.

La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione prevista, da parte delle predette associazioni che siano in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge. Allo scopo di chiarire le modalità e i tempi di presentazione delle domande, vengono emanate annualmente apposite linee guida, corredate dal fac simile di domanda.
Le domande di contributo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere inviate entro il 31 marzo dell’annualità di riferimento al seguente indirizzo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali – Div. IIPal. C – II piano –Via Fornovo 8 – 00192 Roma