L’Agenzia delle Entrate,  in data 8 marzo 2021,  ha pubblicato un comunicato stampa, aprendo le iscrizioni al riparto del 5 x mille 2021  per il volontariato   e le associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione oppure  non presenti nell’elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.

Pertanto, gli enti del volontariato che intendono partecipare al riparto devono presentare l’istanza di accreditamento all’Agenzia delle entrate entro il 12 aprile 2021 (il 10 aprile cade di sabato), esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia.

La novità introdotta è quella che la domanda, contiene anche l’autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti attestante l’iscrizione all’anagrafe, registro o albo di appartenenza, eliminando in tal modo  il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 La domanda  può essere trasmessa in via telematica:
  • direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure
  • tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), in questo caso gli intermediari abilitati hanno l’obbligo di conservazione di cui all’art. 3, comma 9-bis, del DPR n. 322/1998.

L’elenco dei soggetti iscritti, contenente l’indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale di ciascun nominativo è pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 20 aprile sul proprio sito istituzionale.

Eventuali errori di iscrizione rilevati nell’elenco possono essere fatti valere, entro il 30 aprile, dal legale rappresentante dell’ente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Successivamente, entro il 10 maggio, l’Agenzia delle entrate, pubblica sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata dell’elenco

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