5xmille-150x150L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 13/E del 26 marzo 2015 nella quale sono riportate le modalità per usufruire del 5 per mille 2015 da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. A partire da giovedì 26 marzo sarà possibile accedere all’iscrizione per via telematica presentando la domanda di iscrizione (reperibile sul sito delle Entrate con le istruzioni) e le modalità per accedere al beneficio sono le stesse delle precedenti edizioni. Mentre le istruzioni per iscriversi negli elenchi del cinque per mille 2015, agli enti della ricerca scientifica e dell’università, agli enti della ricerca sanitaria e agli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, sono fornite dalle rispettive Amministrazioni competenti. Per tutte le altre scadenze e specifiche relative all’iscrizione invitiamo alla consultazione dell’instant book 5×1000 2015 Modalità e scadenze

  • Per gli enti di volontariato: il termine per la presentazione è il 7 maggio. Le domande dovranno essere fatte pervenire solo telematicamente, attraverso i portali di Entratel o Fisconline. Entro il 30 giugno 2015 va presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, che deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate nel cui territorio ha sede fiscale l’ente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.
  • Per le associazioni sportive dilettantistiche: il termine per la presentazione è il 7 maggio. Le domande dovranno essere fatte pervenire solo telematicamente, attraverso i portali di Entratel o Fisconline. Entro il 30 giugno 2015 va presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del CONI territorialmente competente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.

Correzione degli errori di iscrizione

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, qualora a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente non sono aggiornati, possono, entro il 20 maggio 2015, chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui territorio ha sede fiscale l’ente utilizzando il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA e il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA.

Ultima data utile per sanare ogni irregolarità è il 30 settembre.

Anche quest’anno sarà possibile per tutti gli enti destinatari del beneficio, qualunque sia la categoria di appartenenza, di procedere, entro il 30 settembre 2015, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell’ammissione al beneficio.

Gli errori a cui è possibile porre rimedio sono:

  • iscrizione oltre il termine previsto
  • dichiarazione sostitutiva oltre il termine previsto
  • mancanza della fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale da allegare alla dichiarazione sostitutiva.

Per la regolarizzazione è necessario:

  • essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza della domanda di iscrizione
  • presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d’identità) entro il 30 settembre
  • versare una sanzione di 258 euro con il modello F24, indicando il codice tributo 8115, senza possibilità di compensare l’importo.
Riepilogo delle scadenze
26 marzo Apertura della procedura di iscrizione
7 maggio Termine per l’iscrizione telematica all’Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
14 maggio Pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio
20 maggio Termine per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
25 maggio L’agenzia delle Entrate pubblica l’elenco aggiornato
30 giugno Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato
30  settembre Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali

Pubblicazione degli elenchi

L’Agenzia delle entrate pubblicherà, entro il 20 maggio 2015, sul sito www.agenziaentrate.gov.it gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille, distinti per le seguenti tipologie:

  • elenco degli enti del volontariato;
  • elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’università;
  • elenco degli enti della ricerca sanitaria;
  • elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.

Relativamente agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche l’Agenzia delle entrate, entro il 25 maggio 2015, pubblicherà l’elenco degli enti iscritti al contributo corretto a seguito delle segnalazioni degli errori di iscrizione trasmesse entro il 20 maggio 2015 dal rappresentante legale o da un suo delegato. Al termine delle attività di controllo l’Agenzia delle entrate pubblicherà gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

Per consentire una migliore identificazione degli enti destinatari del contributo, a partire dalla pubblicazione relativa all’esercizio finanziario 2012, gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio conterranno anche le informazioni, relative alla denominazione, codice fiscale, regione, provincia e comune.