Con Determina Dirigenziale n. 155/DIR/2023/00386 del 07/09/2023 è stato istituito l’Elenco regionale delle fattorie sociali e sono state approvate le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti e il procedimento per l’iscrizione degli stessi nell’Elenco.
Possono esercitare l’attività di agricoltura sociale:
- imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall’articolo 2, comma 4, della I.141/2015;
- imprenditore agricolo in associazione con le cooperative sociali di cui alla I. 381/1991, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
L’istanza per l’iscrizione nell’Elenco regionale delle fattorie sociali, a pena inammissibilità, deve essere trasmessa alla pec del Servizio Territoriale competente della Regione Puglia e per conoscenza alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, solo ed esclusivamente via PEC.
Maggiori informazioni e modulistica alla sezione Agricoltura del sito della Regione Puglia