Gli enti associativi tenuti all’invio del modello Eas, in caso di modifiche dei dati, sono obbligati a presentare una nuova dichiarazione contenente le variazioni intervenute nel 2013 entro il 31 marzo 2014. Nelle Istruzioni allegate al Modello, l’Agenzia rileva che in sede di rinvio successivo del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte. Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:

  • modifica del dati anagrafici dell’ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 per i soggetti titolari di partita IVA); cfr Risoluzione 125/2011;
  • ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
  • ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
  • numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);
  • ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
  • costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
  • il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
  • numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).

Ricordiamo che il Modello Eas è stato introdotto dall’articolo 30 del decreto legge 185/2008:gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, per poter continuare a fruire dei benefici di legge (non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi – articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972), devono possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per consentire gli opportuni controlli.

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti è possibile consultare la Guida sulla compilazione del Modello Eas comprendente gli aggiornamenti effettuati in base alle note interpretative dell’Agenzia delle Entrate in tema di remissione in bonis per i casi di mancato o tardivo invio. Sono esonerati dall’adempimento le associazioni di volontariato iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 (svolgenti solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995), le associazioni proloco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dell’iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale né decommercializzata, le associazioni onlus di opzione, le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87.

Tra gli enti associativi tenuti alla compilazione in modo parziale (obbligo di risposta solo per domande 4, 5, 6, 25, 26 più la 20 solo per le associazioni sportive dilettantistiche) figurano invece le associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all’art 7 L 383/00, le associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all’art 6 L 266/91 che svolgono attività commerciali e produttive marginali diverse da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995, le associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte al registro del CONI, le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscritte ai registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome), le associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto), le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, le associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi, le associazioni onlus parziali per le attività non rientranti nell’ambito Onlus, se svolgenti attività di cui all’art 148 TUIR e 4 DPR 633/72, le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa, di cui all’art 20, c 3, L 382/78, le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Infine, va ricordato che nel caso in cui l’associazione perda i requisiti per usufruire dei benefici fiscali, il modello Eas va ripresentato entro 60 giorni compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.