Il Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori) ha emesso la risoluzione 15452 nella quale è esposta la nota del 21 novembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate, un parere giuridico in merito a due tematiche riguardanti enti non profit.

Nella prima di queste si chiarisce se un’associazione non riconosciuta avente la qualifica di ONLUS possa o meno subentrare nell’attività di gestione di un pubblico esercizio albergo-ristorante. In un primo tempo, il Ministero aveva ipotizzato che le Onlus (senza distinguere le tipologie) potessero gestire un pubblico esercizio albergo-ristorante; interpellata direttamente dal Ministero,  l’Agenzia delle Entrate, invece, specifica che l’unico soggetto non profit che potrebbe subentrare è una cooperativa sociale che opera per l’inserimento di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991, alla quale è consentito esercitare un’attività commerciale e quindi anche subentrare nell’attività di pubblico esercizio albergo-ristorante nel rispetto delle condizioni e limiti previsti dalla normativa di settore. Ciò dopo aver ampiamente trattato le casistiche specifiche relative agli altri soggetti che possono godere della qualifica di ONLUS, evidenziando in ciascun caso le motivazioni ostative all’ipotesi di un subentro.

Nella seconda si risponde ad un quesito inerente la possibilità che sia rilasciata l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche al rappresentante legale di un’associazione polisportiva dilettantistica ove viene svolta l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In questo caso è il Ministero a rispondere (l’Agenzia comunica nella nota riportata e sopracitata la sua non competenza in merito allo specifico quesito): […] l’articolo 28 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 così come modificato e integrato dal successivo decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 e s.m.i. stabilisce che il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche a società di persone a società di capitali regolarmente costituite o cooperative: considerato pertanto che nella citata disposizione non vengono menzionate le associazioni la scrivente direzione ha espresso la conseguenza della ostatività in via generale.”