Il 16 luglio 2024 è stata pubblicata una circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per l’anno 2024 (art. 1, comma 71 l. 30 dicembre 2023, n. 213) in materia di imposta municipale propria (Imu) relativamente agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1, comma 71 l. n. 213 del 2023.
I chiarimenti presenti nella circolare integrano quanto già riportato nelle istruzioni al modello dichiarativo Imu, approvato con decreto ministeriale 24 aprile 2024, con particolare riferimento:
- agli immobili posseduti e concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente (art. 1, comma 71, lett. a) legge n. 213/2023);
- alla permanenza del vincolo di strumentalità alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse (art. 1, comma 71, lett. b) legge n. 213/2023).
In particolare, il Ministero delle Finanze, è tornato sul tema dell’esenzione IMU, che è riconosciuta quando si concede in comodato un immobile ad un ente non commerciale per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività meritevoli di tutela (di cui all’art. 7 del DLgs 504/1992), a condizione che ci sia con il comodante un collegamento:
- funzionale (in quanto le attività promosse sono strumentali a quelle del comodante o quando per statuto il comodante nomini i componenti dell’organo amministrativo del comodatario)
- o strutturale (quando il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi «compenetrante», ovverosia il caso «in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa”).
Tale agevolazione si applica anche nel caso in cui il bene non sia per un determinato lasso temporale utilizzato sempreché ciò non avvenga per destinarlo ad un utilizzo diverso e quindi non si arrivi alla cessazione della sua strumentalità.
fonte: Cantiere terzo settore