Entro il prossimo 31 marzo gli enti associativi sottoposti all’obbligo dovranno inviare il Modello Eas all’Agenzia delle Entrate.

Il modello Eas riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa.

Il mancato invio del Modello Eas comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente.

Le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione; quelle già costituite sono tenute a ripresentarlo solo ove intervengano delle variazioni ai dati precedentemente comunicati (entro il 31 marzo si comunicano le modifiche intervenute nel corso del 2021).

Il modello va inviato esclusivamente per via telematica, pertanto l’associazione che non sia abilitata dovrà rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).

Per maggiori approfondimenti sull’argomento – gli enti esonerati dall’invio, quelli obbligati alla compilazione parziale o totale, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rispetto alle variazioni non soggette a comunicazione, ma anche le possibilità di sanare il mancato invio nei termini prescritti e le previsioni del Codice (art. 94 c. 4) in merito al modello EAS – è possibile consultare l’articolo di D. Erler sul sito di CSVnet.