Il Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, ha introdotto proroghe dei termini di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022.

Con l’art. 35 del Decreto, il Governo prevede (al primo e secondo comma), il differimento di una serie di termini (riguardanti l’approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento al D.lgs. 117/17 e smi., il cosiddetto Codice del Terzo Settore) e  la possibilità di approvare i bilanci entro la data del 31 ottobre 2020. 

Questa possibilità riguarda gli enti per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (la cui durata viene stabilita di 6 mesi). Gli enti interessati dall’art. 35 sono:
• le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (di cui
all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 );
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle  province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Gli enti interessati dall’art. 35 infatti sarebbero tenuti a riunire gli organi competenti per procedere all’approvazione dei bilanci, ma tale evenienza è espressamente vietata dai tre precedenti decreti emanati dal Presidente del Consiglio in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le disposizioni urgenti e indifferibili contenute nell’art. 35 del Decreto n. 18-2020 sono immediatamente attuabili e di conseguenza prorogano i termini previsti dalla Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 “Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato” (art. 3 comma 1) e dalla legge  regionale 18 dicembre 2007, n. 39 “Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale” (art. 5 comma 1).
La Regione Puglia pertanto, con Circolare del 23.03.20, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 35 del decreto n. 18-2020, stabilisce che si intendono prorogati al 30 novembre 2020:
 Il termine del 30 aprile 2020 per la trasmissione della documentazione attestante il permanere dei requisiti di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11, art. 3 comma 1;
 il termine del 30 giugno 2020 per la trasmissione della documentazione attestante il permanere dei requisiti di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39, art. 5 comma 1.