Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio scorso il decreto del 28.11.2009 che, in attuazione dell’art. 83, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

Ai fini della detrazione e della deduzione di cui all’art. 1, le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del Terzo settore, di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa’, e utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale.

Fino al periodo d’imposta nel corso del quale interverrà l’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e, comunque, fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, possono essere destinatari delle erogazioni anche le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle
Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383,a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.

Scarica il Decreto 28.11.2009 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali