È ormai prossima la scadenza del 28 febbraio relativa all’obbligo di pubblicità e trasparenza di cui alla L.124/2017 con riferimento ai contributi pubblici ricevuti nel corso del 2018 da taluni soggetti – tutte le associazioni e le fondazioni, i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus, le Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale – laddove tali contributi siano complessivamente pari o superiori a 10 mila euro.

Si sottolinea che nel computo dei contributi  si deve tener conto sia delle erogazioni di risorse finanziarie, fra cui le somme derivanti dal 5 per mille, sia i vantaggi economici derivanti ad esempio dalla concessione in comodato di beni mobili e immobili, in questi casi “si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione”.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito le modalità di comunicazione dei contributi percepiti dalla Pubblica amministrazione l’anno precedente tramite la Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019.

E’ ivi chiarito che le organizzazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.

Il 20 febbraio scorso il Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali, in risposta ad un quesito di CSVnet – Associazione nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato, ha aperto alla possibilità che le associazioni che non fanno parte di coordinamenti nazionali e non sono in possesso né di sito internet né di pagina Facebook, possano dare pubblicazione dei contributi pubblici nel sito del CSV competente territorialmente.

Il CSV di Taranto renderà al più presto nota la possibilità di mettere tale servizio di pubblicazione a disposizione delle associazioni del territorio, con riferimento esclusivamente a quelle non aderenti a reti e che non dispongono di un proprio sito internet né di una pagina Facebook; in tale eventualità la responsabilità dei dati resterà comunque esclusivamente in capo alle associazioni che dovessero richiedere il servizio.

 

MEMO DATI DA PUBBLICARE:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • denominazione del soggetto erogante
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
  • data di incasso
  • causale.