ll Consiglio di Stato, con sentenza n. 387 del 23 gennaio 2013, esprime parere non ostativo alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle gare di appalto. Nella sentenza si specifica come le Odv possano essere ammesse alle gare pubbliche alla stregua delle imprese sociali. In riferimento alle specificità giuridico-fiscali delle organizzazioni di volontariato, la pronuncia del Consilgio di Stato riporta che “[…] la giurisprudenza ha osservato che l’art. 5, l. n. 266/2001, nell’indicare le risorse economiche delle Onlus, menziona anche <<entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali>>, con ciò dimostrando di riconoscere la capacità delle Onlus di svolgere attività commerciali e produttive e, dunque, anche quella di partecipare a gare di appalto, quanto meno nei settori di specifica competenza, ad es. quello del trasporto di invalidi: è vero che la norma fa riferimento ad attività imprenditoriali <<marginali>>, ma occorrerebbe dimostrare che la partecipazione dell’associazione all’appalto non abbia il carattere di marginalità [Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2009 n. 4236].”